A cura dell’Avvocato Maurizio Iorio
Nel presente articolo si tratta di un argomento molto attuale: il sequestro amministrativo e la correlativa procedura per fare opposizione. Il ventaglio di violazioni in relazione alle quali può esser disposto un sequestro amministrativo (anche solo con riferimento ai prodotti di consumo) è vastissimo. In questa sede si esaminerà brevemente la procedura di opposizione, astrattamente azionabile per tutte le tipologie di contestazione, spiegando quali sono le modalità ed i tempi dell’opposizione e gli strumenti di reazione ad un sequestro, anche alla luce dei vincoli che la Legge pone in capo alla pubblica autorità.
- Quadro normativo
- Ai sensi dell’art. 13 della legge sulla depenalizzazione (L. 689/1981 – d’ora in poi per brevità, anche solo “la Legge”) «gli organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono […] procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria».
- Occorre ricordare che i beni sequestrati sono sigillati dall’organo accertatore e che, fino a quando non sia disposto un’eventuale dissequestro da parte dell’autorità e dalla stessa eseguito, la rimozione dei sigilli costituisce un reato (ed è punita ai sensi dell’art. 349 c.p.).
- Il sequestro (al pari della sanzione pecuniaria) è soggetto al rimedio dell’opposizione. L’art. 19, della Legge infatti, stabilisce che «quando si è proceduto a sequestro, gli interessati possono, anche immediatamente, proporre opposizione all’autorità […]». Quest’ultima è tenuta a decidere in merito “… entro il decimo giorno successivo alla sua proposizione”. “Se non è rigettata entro questo termine, l’opposizione si intende accolta”. Da qui l’importanza e la rilevanza dell’opposizione al sequestro che, se accolta (o se non rigettata entro 10 gg), permette di ottenere la liberazione dei beni in un termine che potrebbe in caso contrario arrivare fino a 5 anni, essendo tale il termine entro il quale l’autorità amministrativa competente (nel nostro caso la CCIA, come oltre meglio si spiegherà) può decidere in merito alla fondatezza delle contestazioni e alla conseguente comminazione o meno di eventuali sanzioni pecuniarie amministrative.
- Cosa chiedere all’autorità competente?
Nella fase di preparazione dell’istanza occorre che da principio sia chiaro quanto segue:
1) se si ritiene infondata la contestazione mossa dall’autorità di controllo che ha disposto sanzione e sequestro (ad esempio, la GdF territorialmente competente), si depositerà presso l’“ufficio territorialmente competente” (la CCIA), nei termini predetti, un’opposizione di pieno merito;
2) se si ritiene fondata la contestazione, si depositerà invece un’istanza di dissequestro finalizzata alla regolarizzazione dei prodotti sequestrati (ad esempio, nel caso di mancanza di indicazioni obbligatorie al consumatore, tramite aggiunta di apposite etichette o rifacimento delle confezioni dei prodotti o altri rimedi). Se si ritiene la contestazione solo parzialmente fondata, si chiederà il dissequestro per la sola regolarizzazione degli aspetti in relazione ai quali si riconosce la fondatezza del provvedimento, mentre si illustrerà perché si respingono gli altri;
3) l’opposizione può sempre essere accompagnata da una richiesta di audizione (possibilmente anche solo in via telematica) dell’interessato onde fornire chiarimenti verbali all’autorità procedente. - L’autorità competente a ricevere e valutare l’opposizione
L’opposizione al sequestro si propone con un’istanza indirizzata (a mezzo PEC o a mezzo raccomandata ordinaria) alla Camera di Commercio del luogo in cui è stata commessa la violazione1
Sulla tema della competenza, bisogna tenere a mente almeno i due punti seguenti:
- nella previsione della L. 24 novembre 689/1981, il luogo in cui è stata commessa la violazione coincide con quello in cui essa viene accertata (si veda Cass. SS.UU. 4131/1988);
- non è escluso che la regola generale dell’art. 17, co. 5 sia soggetta a specifiche deroghe ad opera di norme che, per ragioni legate ai criteri generali di interpretazione della legge, devono intendersi prevalenti (ad esempio, l’art. 12 Codice del Consumo che indica quale ufficio competente la Camera di Commercio del luogo in cui è residente o ha la sede il professionista).
- Quali sono i termini previsti ai fini del procedimento di opposizione?
Contro il sequestro è possibile presentare opposizione in qualunque momento (ovviamente finché lo stesso permanga in vigore).
Come si è già detto, la CCIA in quanto l’autorità competente a ricevere e valutare la fondatezza dell’opposizione dovrà decidere sull’opposizione in soli 10 giorni, decorsi i quali senza che si sia espressamente adottato un provvedimento, sia esso di accoglimento o di rigetto, l’opposizione si intenderà accolta ai sensi dell’art. 19, co. 1 della Legge (silenzio-assenso).
Occorre ricordare che, anche in caso di rigetto dell’opposizione, il sequestro perderà comunque efficacia nelle ipotesi tassativamente previste dalla Legge (art. 19, co. 3), ossia:
- se non è stata emessa ordinanza-ingiunzione di pagamento (entro i termini che la legge impone all’autorità per tale attività, ovverossia, come si è già detto, 5 anni dalla commissione della violazione, ai sensi dell’art. 28 della Legge);
- se non è stata disposta la confisca entro 2 mesi dal giorno in cui è pervenuto il rapporto dall’organo accertatore alla CCIA competente;
- comunque (ossia anche se non è stata presentata opposizione), entro 6 mesi dal giorno in cui è avvenuto il sequestro.
- L’analisi dei campioni e la revisione
L’accertamento della violazione può avvenire anche attraverso la c.d. analisi di campioni (si pensi al caso dell’accertamento sull’esistenza di sostanze pericolose in un prodotto).
Secondo l’art. 15 della Legge, «se per l’accertamento della violazione sono compiute analisi di campioni, il dirigente del laboratorio (incaricato dalla pubblica autorità, n.d.r.) deve comunicare all’interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l’esito dell’analisi».
Entro i 15 giorni successivi alla comunicazione di tale esito, l’interessato potrà chiedere la revisione delle analisi con la partecipazione di un proprio consulente tecnico presentando apposita istanza volta a sconfessare il primo risultato e ad ottenere il dissequestro. - Verbale di accertamento ed indicazione della norma violata
Si evidenza che la semplice descrizione della condotta contestata e sanzionata nel verbale di contestazione e sequestro redatto dall’autorità controllante, quand’anche non sia stato correttamente o espressamente richiamato l’articolo di legge che ne prevede l’illegittimità e sanzione, è sufficiente a rendere la contestazione legittima.
Ciò in quanto, secondo quanto statuito da Cass. Civ., sentenza n. 1414 del 2007, l’erronea indicazione nel verbale di accertamento della norma violata non rileva ai fini della legittimità della contestazione a patto che nello stesso verbale risulti correttamente descritta la condotta materiale che integra la violazione. Ad esempio, l’aver individuato e menzionato l’assenza di informazioni in lingua italiana (art. 9 Cod. Cons.) come violazione dell’art. 8 Cod. Cons. (articolo che si riferisce a tutt’altra violazione), non comporta l’invalidità della predetta contestazione.
NOTA
1 – Per precisione: l’autorità competente per materia è indicata nell’art. 17 della Legge, ovverosia l’ufficio periferico a cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto.
Con specifico riferimento alla materia del consumo (anche dei prodotti elettronici), tale ufficio periferico coincide con la Camera di Commercio, ai sensi dell’art. 12 Codice del Consumo.
Individuato l’ufficio, si dovrà procedere a determinare la sede territoriale competente, ricordando che ai sensi dell’art. 17, co. 5 della Legge «l’ufficio territorialmente competente è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione» (criterio generico, soggetto a deroghe). Tuttavia, l’art. 12 del Codice del Consumo indica quale ufficio competente la Camera di Commercio del luogo in cui è residente o ha la sede il professionista (criterio generale interpretativo della legge, in quanto tale prevalente).