A cura dell’avvocato Maurizio Iorio.
Un vademecum di tutte le principali informazioni destinate ai consumatori che devono accompagnare i prodotti lungo tutta la filiera, fino e soprattutto alla vendita al dettaglio.
Si registrano spesso, nel periodo estivo, alcuni sequestri di articoli (ad esempio cuffie wirless e a filo) in vendita presso dettaglianti ad opera delle autorità preposte alla sorveglianza del mercato (in particolare Guardia di Finanza), per supposto difetto delle informazioni al consumatore che devono per legge accompagnare i prodotti. Tuttavia, non sempre tali provvedimenti sono realmente fondati. In questo articolo esaminiamo gli obblighi generali di informazione al consumatore stabiliti dal Codice del Consumo e ricordiamo quando questi non si applicano o si applicano solo in parte. Il presente articolo si ispira, con aggiornamenti, precisazioni ed modifiche, ad altro analogo articolo pubblicato su un precedente numero di Marketplace dello scorso anno.
C’è una qualche disciplina legale di carattere generale sulle informazioni da fornire al consumatore su prodotti o confezioni di prodotti?
Una prima disciplina generale è riportata agli articoli dal 5 al 12 del Codice del consumo (D. Lgs 205/2005, d’ora in poi “Cod. Cons.”); in particolare, il rivenditore è responsabile della conformità dei prodotti alle seguenti 3 regole: (1) i prodotti devono riportare alcune informazioni (su cui ritornerò a breve), tra cui e istruzioni e/o precauzioni d’uso se necessarie, indicate dettagliatamente all’art. 6 Cod. Cons; (2) le informazioni vanno riportate sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti, mentre le istruzioni e/o precauzioni d’uso possono essere riportate su altra documentazione illustrativa di accompagnamento; (3) tutte le informazioni destinate ai consumatori devono essere in lingua italiana e, se riportate in più lingue, non deve mancare la traduzione in italiano con “caratteri di visibilità e leggibilità non inferiori a quelli usati per le altre lingue”.
Secondo la disciplina del Codice del Consumo in cosa consistono, in particolare, le informazioni da riportare sui prodotti o sulle loro confezioni?
L’articolo 6 del Cod. Cons. stabilisce la necessità di fornire le seguenti informazioni: a) la denominazione legale o merceologica del prodotto (ad esempio “Cuffia senza fili”): questa, tuttavia, non è necessaria quando la denominazione “…appare manifesta dall’aspetto del prodotto stesso” (come precisato dal Decreto Ministeriale 101/97, che viene richiamato ai fini interpretativi dall’ art. 10 del Cod. Cons.); pertanto un prodotto confezionato in un blister trasparente, oppure in una scatola che ne riporta l‘immagine – come avviene di regola, ad esempio, nel caso di una cuffia audio o di auricolari – non necessita di riportare questa informazione; b) nome o ragione sociale o marchio e sede legale del produttore o di un importatore stabilito nell’Unione europea: a tale riguardo vale la pena di ricordare che l’indirizzo, si deve ritenere, può essere riportato anche in lingua inglese dato che il citato DM 101/97 precisa che “Sono consentite indicazioni che utilizzino espressioni non in lingua italiana divenute di uso comune” (quindi, ad esempio, è accettabile l’indirizzo riportato in inglese “Stars NV – Westerring 17, Oudenaarde, 9700, Belgium” anziché tradotto “Stars NV – Westerring n. 17, 9700 Oudenaarde, Belgio”, posto che tutti sanno che “Belgium” sta per “Belgio” e che “Westerring 17” è intraducibile); vale la pena ricordare fin d’ora, ma parleremo meglio di ciò più oltre, che anche la normativa specifica dei prodotti elettronici prevede tale requisito, ma in termini più precisi (cfr. ad es. Regolamento 2019/1020, art. 4.4. (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1020&from=ES); c) Paese di origine se situato fuori dell’Unione europea: tale indicazione ad oggi non é ancora richiesta, come precisato all’art. 10 n. 1 del Cod. Cons., in attesa di una regolamentazione organica europea della dicitura “Made in…”, che tuttora manca; d) eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all’uomo, alle cose o all’ambiente: deve trattarsi di materiali che “…in occasione dell’uso, anche non appropriato purché ragionevolmente prevedibile … possano essere ceduti in quantità tale da rappresentare un rischio per l’uomo” (DM 101/07 , art. 9, comma 1), con la conseguenza che alcuna informazione è necessaria se tali materiali / sostanze non sono presenti o se, pur essendo presenti, non vengono “ceduti” sì da poter presentare un rischio per la salute umana; e) i materiali impiegati ed i metodi di lavorazione ove questi siano determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto: pertanto, si badi, sia i materiali che i metodi di lavorazione vanno indicati solo se c’è rischio di confusione con altri prodotti; infatti, entrambi “…assumono rilevanza in relazione al prodotto che…. per il suo aspetto esteriore ovvero per le modalità di presentazione o di pubblicizzazione, può essere ragionevolmente confuso con altri prodotti in commercio” (DM 101/07, art. 10); inoltre, sussistesse anche un rischio astratto di confusione, la indicazione di cui trattasi non è necessaria quando “…i materiali impiegati e… i metodi di lavorazione… sono già resi manifesti dalla denominazione legale o merceologica” (AM 101/07 art. 11); così, per fare un esempio, una cuffia audio, cordless o a filo, denominata e presentata al consumatore come tale, non sembra ordinariamente presentare la necessità di indicazione dei materiali impiegati e dei metodi di lavorazione seguiti; viceversa, un tessuto colorato con tinte naturali che è destinato a sbiadirsi al primo lavaggio, dovrà necessariamente riportare indicazioni in proposito; f) le istruzioni, le eventuali precauzioni e la destinazione d’uso, ove utili ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto: questo punto sarà affrontato nei paragrafi successivi.
Le informazioni previste dal Codice del Consumo vanno riportate sull’imballo dei prodotti o all’interno delle confezioni?
Ai sensi dell’art. 7 del Cod. Cons., le informazioni di cui trattasi “devono figurare sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti nel momento in cui sono poste in vendita al consumatore”, mentre quelle relative “alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d’ uso, ove utili ai fini della fruizione e sicurezza del prodotto… possono essere riportate…in accompagnamento dei prodotti stessi”.
Tuttavia, nel caso dei prodotti di elettronica di consumo: (1) le uniche indicazioni applicabili sono quelle dell’art. 6 lettera b) (nome o ragione sociale o marchio e sede legale del produttore o di un importatore stabilito nell’Unione europea) e quelle dell’art. 6 a lettera f) (istruzioni e precauzioni d’ uso): tutte le altre non si applicano, come abbiamo già visto; (2) le indicazioni dell’art. 6 lettera b) – come vedremo poco più avanti – sono disciplinate dalla specifica normativa di origine UE relativa ai prodotti dell’elettronica, ai sensi della quale i Fabbricanti indicano “…sull’apparecchio il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l’indirizzo postale al quale possono essere contattati oppure, ove ciò non sia possibile, sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento dell’apparecchio. L’indirizzo indica un unico punto in cui il Fabbricante può essere contattato…” (D. EMC, art. 7 . 6.; D. LVD Art. 6.6; D. RED art. 10. 7); (3) le indicazioni dell’art. 6 lettera f), come stabilito dalla suddetta norma possono essere riportate all’interno dell’imballo dei prodotti (anzi questo è quanto per lo più avviene).
In conclusione, nel caso di prodotti di elettronica di consumo le uniche indicazioni applicabili previste all’art. 6, lettere da a) a f) del Codice del consumo, possono essere riportate, ed in genere sono riportate, all’interno della confezione di ogni prodotto.
Tale circostanza, purtroppo, troppo spesso non è considerata dalle autorità di sorveglianza, che si limitano in genere ad esaminare l’esterno delle confezioni dei prodotti di CE, senza aprirle e verificare che le indicazioni come sopra previste siano contenute all’interno. Con tutto quanto ne consegue in termini di contestazioni (possibilmente infondate) e di conseguenti sequestri (possibilmente ingiustificati). L’applicabilità della normativa del Codice del Consumo ai prodotti dell’elettronica sarà ulteriormente esaminata più avanti.
Le istruzioni devono essere necessariamente riportate per iscritto o possono essere sufficienti disegni o altri pittogrammi?
L’equivalenza di pittogrammi e delle raffigurazioni grafiche alle istruzioni / informazioni scritte è oramai assodata alla stregua della giurisprudenza comunitaria consolidatasi (a partire dai prodotti alimentari) sulla base dell’articolo 30 del Trattato sul Funzionamento dell’ Unione Europea. Si deve pertanto ritenere che, a certe condizioni di base, le informazioni su precauzioni ed istruzioni d’uso possano essere fornite in tutto o in parte anche con disegni, simboli o pittogrammi.
Infatti, i pittogrammi e le raffigurazioni grafiche concernenti le istruzioni utili alla fruizione del prodotto sono stati ritenuti equipollenti alle istruzioni scritte in più decisioni della Corte di Giustizia Europea (Caso Peeters C-369/89 del 18.06.1991 e C-85/94 del 12.10.1995; Caso Casino C-366/98 del 12.09.2000) e dalla Commissione Europea (Comunicazione COM (93) 456 del 10.11.1993 sull’informazione ai consumatori, paragrafo 38).
Nella sentenza Peeters C- 369/89 del 1991, in particolare, la Corte di Giustizia Europea ha stabilito che “(16) …l’imposizione di un obbligo più rigoroso di quello dell’uso di una lingua facilmente compresa, come in ipotesi l’uso esclusivo della lingua della regione linguistica, e, d’altro canto, il mancato riconoscimento della possibilità di garantire altrimenti l’informazione del consumatore trascendono quanto è prescritto dalla direttiva. L’obbligo di utilizzare esclusivamente la lingua della regione linguistica integrerebbe gli estremi di una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa delle importazioni, vietata dall’art. 30 del Trattato” e ha quindi statuito che “L’ art. 30 del trattato CEE…” ora articolo 36 del TFUE “…osta a che una normativa nazionale imponga l’uso esclusivo di una lingua per l’etichettatura dei prodotti alimentari, senza ammettere…. che l’informazione dell’acquirente venga garantita altrimenti”.
Nella successiva sentenza Peeters C-85/94 del 12.10.1995, la Corte di Giustizia Europea ha stabilito che “…Tutte le indicazioni obbligatorie previste dalla direttiva 79/112 devono comparire sull’etichettatura in una lingua facilmente compresa dai consumatori dello Stato o della regione interessata, ovvero mediante altri accorgimenti, quali disegni, simboli o pittogrammi. Il grado di comprensibilità delle informazioni fornite dev’essere valutato alla luce di tutte le circostanze del caso”. Ad in effetti, nella pratica, sono numerosi in tutta Europa i prodotti che riportano indicazioni sulle modalità di uso di un prodotto esclusivamente o quasi tramite “disegni, simboli o pittogrammi”.
In Italia, il Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero delle Imprese e del made in Italy, o MIMIT), ha a suo tempo emesso una nota prot. N. 22769 del 09.09.2008, indirizzata alla Camera di Commercio di Napoli, con la quale ha disposto il dissequestro di prodotti sui quali le informazioni al consumatore erano fornite tramite disegni, non rilevando in tale circostanza alcun elemento ostativo all’accoglimento della domanda di dissequestro da parte dell’interessato, ma ritenendo che il fatto che “le istruzioni siano fornite tramite immagini anziché lingua scritta… non esclude di per sé l’idoneità ad informare correttamente ed efficacemente il consumatore, ben potendo accadere che l’immagine sia abbastanza chiara e visibile da rappresentare una compiuta istruzione o precauzione d’uso”.
Le regole generali sull’informazione ai consumatori che abbiamo esaminato finora, si applicano anche ai prodotti elettrici ed elettronici?
Ai sensi dell’ art. 8 del Cod. Cons., “Sono esclusi dall’applicazione del presente capo i prodotti oggetto di specifiche disposizioni contenute in direttive o in altre disposizioni comunitarie e nelle relative norme nazionali di recepimento”. Questa disposizione è interpretata dal MIMIT nel senso che, quando sussiste un normativa specifica UE o Italiana che copra una o più delle informazioni a)-b)-c)-d)-e)-f) previste alla disciplina generale di cui all’articolo 6 dal Cod. Cons. sopra esaminata, sarà tale normativa specifica a sostituire la correlativa disposizione e quindi, se del caso, anche l‘intera disciplina generale prevista agli articoli dal n°. 5 al n°. 12 del Cod. Cons. che abbiamo sopra esaminato: “Ai sensi di detta norma la disposizione dell’art. 6 del codice del consumo, riveste un ambito di applicazione generale: regola e fattispecie non disciplinate in modo specifico, e quindi si applica a tutte le tipologie di prodotti per i quali, non esistendo prescrizioni in forza di disposizioni comunitarie o nazionali, il legislatore ha previsto che siano resi al consumatore almeno gli elementi informativi enunciati nel predetto art. 6. Diversamente, in tutti quei casi in cui esistono puntuali disposizioni che includono le informazioni specificamente previste dall’art. 6 del codice del consumo, ovvero derogano alla predetta disposizione, sono queste ultime che devono essere applicate, disponendo, come detto, l’art. 6 in via sussidiaria e complementare” (Circolare del Ministero della Attività Produttive – ora MISE – n. 1 del 24.01.2006).
Orbene, nel caso degli apparecchi elettrici ed elettronici sussistono in punto specifiche normative di settore (ad esempio: Bassa tensione o LVD : D.2014/35/UE; Compatibilità elettromagnetica o EMC: D.2014/30/UE; Apparecchiature radio o RED : D.2014/53/UE), ai sensi delle quali, in tema di istruzioni e precauzioni d’uso, Il Fabbricante deve accompagnare ogni apparecchio con (a) Istruzioni che ne consentano l’uso conforme ai fini a cui l’apparecchio è destinato e, (b) informazioni sulle precauzioni d’uso, ivi comprese precauzioni specifiche da adottare nell’assemblaggio, manutenzione ed uso (D. EMC , art. 7 .7 – art. 18; D. LVD Art. 6.7; D. RED art. 18. 8). In entrambi i casi, beninteso, vale, perché non derogato, quanto previsto all’articolo 6 lettera f) del Codice del consumo: tanto istruzioni che precauzioni d’uso vanno fornite solo “ove utili ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto”.
Schema 1

- Nel caso dei prodotti soggetti alla D. EMC “…qualora la conformità di un apparecchio ai requisiti essenziali …non sia assicurata nelle zone residenziali, la relativa restrizione d’uso è chiaramente indicata, se del caso, anche sull’imballaggio” (D. EMC art. 18 .2).
- Nel caso di prodotti soggetti alla D. RED sono previste specifiche informazioni addizionali nel caso di “…apparecchiature radio che emettono intenzionalmente onde radio…” (art. 10.8 , secondo cpv.)
In ogni caso, tanto le istruzioni che le precauzioni d’uso devono esser redatte “in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori finali” (Cfr. D. EMC, art. 9.4.) ossia, nel caso dell’Italia, in lingua italiana, alla stregua di quanto previsto agli articoli 6 e 9 del Codice del Consumo, che non è soggetto a deroga in questo caso.
L’Importatore deve parimenti garantire che le istruzioni e precauzioni d’uso – sempre se necessarie – accompagnino i prodotti.
Il Distributore (ossia il rivenditore), si limita ad accertarsi dell’ esistenza di istruzioni/precauzioni d’uso (ovviamente quando necessarie), che accompagnino i prodotti .
Il Rappresentante autorizzato del Fabbricante non ha invece particolari oneri in proposito
Lo schema 1, che riassume tutti gli obblighi ed oneri degli operatori della filiera, riporta alla quarta colonna da sinistra (“Istruzioni/Precauzioni”), gli oneri sopra indicati in tema di istruzioni e precauzioni d’uso da fornirsi (se necessari) ai consumatori.
Schema (1)