A cura dell’avvocato Maurizio Iorio
Facendo seguito agli articoli di marzo ed aprile pubblicati nei precedenti numeri di quest’anno di Marketplace a proposito dell’attuazione della Direttiva n.2019/2161 (cosiddetta “Direttiva Omnibus”), esaminiamo in questo numero un altro importante aspetto di tale riforma che coinvolge gli operatori del commercio e riguarda l’introduzione di ulteriori oneri informativi per i fornitori e per i rivenditori in tema di compatibilità, interoperabilità e funzionalità dei beni con elementi digitali, dei contenuti digitali e dei servizi digitali venduti.
A chi fanno capo i nuovi obblighi informativi?
Anche se i nuovi obblighi informativi fanno capo per legge al rivenditore, in quanto soggetto che entra in relazione diretta con il consumatore suo acquirente, i fornitori (produttori, importatori e grossisti) sono tenuti a fare avere ai rivenditori le informazioni necessarie ad adempiere agli obblighi stessi; ciò in attuazione del generale principio di correttezza e obbligo di buona fede che regola i rapporti contrattuali e l’interpretazione del contratto, incluso quello di vendita.
Sotto un profilo commerciale e sostanziale è poi di tutta evidenza l’interesse del fornitore a prevenire la possibilità di contrasto con il trade a seguito di possibili contestazioni in tema di carenza di informazioni da passare all’acquirente finale.
In cosa consistono i nuovi obblighi informativi?
Gli oneri informativi sono indicati agli articoli 48 e 49 del Codice del Consumo, come emendati a seguito dell’attuazione della Direttiva “Omnibus”. Essi riguardano, con alcune differenze tra loro, sia (a) gli obblighi d’informazione nei contratti diversi dai contratti a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali (Art. 48 Cod. cons.), sia (b) gli obblighi di informazione nei contratti conclusi a distanza e in quelli negoziati fuori dei locali commerciali (art. 49 Cod. cons.). Detti oneri possono essere così riassunti:
- Garanzia / assistenza tecnica:
È richiesto un richiamo circa l’esistenza della garanzia legale di conformità e la fornitura di informazioni sul contenuto digitale e sui servizi digitali, l’esistenza e le condizioni del servizio postvendita e delle garanzie convenzionali, se applicabili. - Funzionalità:
Vanno fornite informazioni sulla funzionalità dei beni con elementi digitali, del contenuto digitale e dei servizi digitali, comprese le misure di protezione tecnica applicabili.
Per «funzionalità» si intende la capacità del contenuto digitale o del servizio digitale di svolgere tutte le sue funzioni in considerazione del suo scopo e quindi come può essere utilizzato. Per esempio, l’assenza o la presenza di restrizioni tecniche, quali la protezione tramite la gestione dei diritti digitali o la codifica regionale, può incidere sulla capacità del bene con elementi digitali, del contenuto digitale o del servizio digitale di svolgere tutte le sue funzioni in considerazione della sua finalità e vanno pertanto fornite informazioni circa la loro esistenza.
Per «beni con elementi digitali» si intendono i beni che incorporano o che sono interconnessi con un contenuto digitale o un servizio digitale, in modo tale che la mancanza di detto contenuto o servizio impedirebbe lo svolgimento delle funzioni dei beni.
Sono ad esempio beni che incorporano contenuti digitali: una smart Tv con particolari applicazioni installate o da installare, uno smartwatch per il quale, onde usufruire di una particolare applicazione (ad esempio un conta passi), si deve scaricare la correlativa applicazione sull’apparecchio, oppure uno smartphone, una stampante che incorpora un driver per poter correttamente funzionare.
Per «contenuto digitale» si intendono i dati prodotti e forniti in formato digitale (musica, film, ecc.).
Per «servizio digitale» si intende:
a) un servizio che consente al consumatore di creare, trasformare, memorizzare i dati o di accedervi in formato digitale oppure,
b) un servizio che consente la condivisione di dati in formato digitale caricati o creati dal consumatore e da altri utenti di tale servizio o qualsiasi altra interazione con tali dati. Esempi di servizi digitali: file hosting, archiviazione su cloud, webmail, social media, ecc. - Compatibilità/interoperabilità:
Va indicata qualsiasi compatibilità e interoperabilità dei beni con elementi digitali, del contenuto digitale e dei servizi digitali, di cui il professionista sia a conoscenza o di cui ci si può ragionevolmente attendere che sia venuto a conoscenza, se applicabili. In particolare:
Per «compatibilità» si intende la capacità del bene con elementi digitali, del contenuto digitale o del servizio digitale di funzionare con l’hardware o il software con cui sono normalmente utilizzati i corrispondenti beni dello stesso tipo, senza che sia necessario convertire il bene con elementi digitali, il contenuto digitale o il servizio digitale.
Per «interoperabilità» si intende se e in quale misura un bene con elementi digitali, un contenuto digitale o un servizio digitale è in grado di funzionare con un hardware o un software diverso da quello con cui sono abitualmente utilizzati beni dello stesso tipo. Il corretto funzionamento dovrebbe includere, per esempio, la capacità del bene con elementi digitali, del contenuto digitale o del servizio digitale di scambiare informazioni con tale altro software o hardware e di utilizzare le informazioni scambiate.
Cosa comporta il rispetto o meno dei nuovi obblighi informativi?
Il rispetto o meno dei nuovi oneri informativi può determinare anche la conformità o meno dei beni al contratto di vendita, così come previsto dal Codice del Consumo.
Infatti, il Codice, all’ art. 129, prevede che per essere conforme il bene deve, tra l’altro, possedere la funzionalità, la compatibilità, l’interoperabilità e le altre caratteristiche come previste dal contratto di vendita. Il venditore è pertanto responsabile nei confronti del consumatore di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene, che si manifesta entro due anni. Al venditore che abbia adempiuto alla garanzia legale verso il consumatore, é riconosciuto il diritto di agire in regresso nei confronti del fornitore a cui sia imputabile la mancata conformità perché, ad esempio, non sono state da lui trasferite le informazioni sulla funzionalità del prodotto, e/o altre delle informazioni che abbiamo esaminato finora.
In conclusione
Alla luce di quanto sopra, appare evidente la necessaria collaborazione tra fornitori e rivenditori al fine di ottemperare ai nuovi obblighi informativi previsti in attuazione della Direttiva Omnibus che, nell’ottica di garantire una sempre più puntuale ed efficace tutela nei confronti dei consumatori, ha imposto una nuova stringente normativa anche per quei prodotti, il cui numero è in crescita, riferibili al mondo digitale.