Quando la voce diventa un brand. Sfide legali nell’era dell’intelligenza artificiale. Il caso di Luca Ward.

a cura di Stefano Vatti

Probabilmente l’amico che mi contesta regolarmente di essere avverso all’intelligenza artificiale sorriderebbe se vedesse che ancora una volta mi soffermo sull’argomento, nelle interessanti relazioni con il mondo della proprietà intellettuale. Tuttavia, se è vero che questo strumento sia sempre di più connesso con il mondo della produzione, è palese che vada studiato con la massima attenzione, per anticiparne problemi e vantaggi.

Mi chiamo Luca Ward

Negli scorsi mesi è comparsa la notizia che il noto attore e doppiatore Luca Ward abbia reso la propria voce “marchio”, in particolare marchio sonoro, presentando la domanda europea 019316357 con un breve messaggio: “Mi chiamo Luca Ward” ripetuto due volte.

Alcuni mezzi di comunicazione hanno riportato la notizia, evidenziando il fatto che la scelta fosse dettata dalla necessità di contrastare l’uso illecito della sua voce da parte dei motori di intelligenza artificiale, ottenendo in qualche modo un indebito vantaggio economico.
Se tale notizia corrispondesse alle effettive intenzioni del titolare, non dovrebbe neppure eccessivamente stupire. È ben comprensibile infatti la decisione del bravo attore romano di tutelare il proprio patrimonio intangibile, ovvero la voce, ed evitare che qualcuno possa in pochi secondi costruire una pubblicità usando illecitamente la sua voce senza alcun costo.
In effetti, per divertimento, ho provato a compilare mediante intelligenza artificiale un claim pubblicitario, indicando come prompt: “con voce pastosa maschile riproduci “Marketplace, la rivista delle figure apicali della Gdo dell’elettronica e del bianco”. il risultato è udibile qui:

Ho usato un motore di ricerca gratuito e, conseguentemente, non ho potuto campionare la voce dell’attore romano e chiedere di usare nel prompt un analogo timbro, ma non ho dubbi che si possa cercare di ottenere.

Tutela sufficiente?

La preoccupazione è pertanto ben comprensibile e condivisibile. Rimane forte tuttavia la perplessità se la soluzione scelta di procedere con il deposito di un marchio sonoro relativo al messaggio sopra riportato sia forma di tutela sufficiente ed adatta. Ho provato a usare lo stesso claim registrato dall’attore romano con la voce campionata utilizzata per fare la pubblicità alla rivista che mi ospita e sarebbe interessante avere un riscontro da parte del lettore sulla differenza. Il suono è al link … ai soli fini informativi e di paragone, con funzione formativa e priva di fini di lucro (oltre che per un servizio che eventualmente non sembra rientrare tipicamente tra i servizi per cui è richiesta tutela); a chi scrive pare che la differenza sia davvero modesta, difficilmente riconoscibile agli occhi di un utente medio. eppure, sfido chiunque – ascoltando il primo messaggio relativo alla rivista – a riconoscere la voce dell’attore romano
Si è in più occasioni ricordato che elemento discriminante per identificare i margini di tutela di un marchio, e conseguentemente la contraffazione, è la percezione del pubblico di riferimento. Anche in questo caso, il pubblico di riferimento, sentendo una voce campionata per esempio per un audiolibro, sarebbe in grado di riconoscere il richiamo al marchio sonoro sopra riportato? O sarebbe in grado solo di dire “Sembra la voce di Luca Ward?”

Nel secondo caso, il solo richiamo alla voce dell’attore non può essere considerato contraffazione: non è infatti identificabile un nesso diretto tra la voce percepita ed il marchio. Il solo richiamo, il solo timbro di voce, è a parere di chi scrive sostanzialmente differente rispetto alla parola registrata. Trasferendo il discorso su un comune marchio convenzionale, è come l’utilizzo di un medesimo carattere tipografico per scrivere una parola profondamente diversa da quella del segno originariamente depositato.
È infatti assai improbabile che un solo carattere in una parola possa portare a considerare l’assonanza tra segni che hanno significato e impressione complessiva differenti: quante volte la “L” o la “V” del noto marchio di moda “LV” sono state prese e utilizzate, involontariamente, e il font è stato utilizzato per scrivere altre parole (e non perché fosse utilizzato “tale e quale” nel nuovo logo)? Ho voluto appositamente citare un segno notorio, ben impresso nella mente delle persone. Se usassi la “L” e la “V” con quel carattere tipografico specifico per scrivere “CALA VIOLINA” quante persone penserebbero che il noto imprenditore bretone proprietario del marchio “LV” avrebbe acquistato anche la nota baia toscana? La domanda può essere retorica, ma non lo è: se il consumatore dovesse supporre che la L e la V sempre e comunque richiamano la nota maison di moda, allora potrebbe anche essere che la musicalità del suono delle parole registrate possa essere riconosciuta “isolata dal contesto”.

In conclusione

Personalmente, credo che sia palese dall’articolo, sono portato a pensare che, poiché nel rischio di confusione l’esame studia identità fonetica, verbale e concettuale, mai si possa trovare nell’uso di un timbro di voce per una specifica frase lo spazio per identificare concettualmente il rischio di confusione.
Tuttavia, la scelta dell’attore romano potrebbe rivelarsi in futuro vincente. Peraltro, non è da escludere che le ragioni del deposito siano da trovare in nuovi progetti professionali per i quali il marchio depositato è la sigla. Nel caso, la scelta adottata sarebbe perfettamente giusta.

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